Sospensione Mutuo - Decreto Cura Italia - Covid19


In queste settimane si è parlato molto della sospensione delle rate di #mutuo a seguito della crisi #covid19.

Il decreto è stato più volte modificato e probabilmente continuerà a subire modifiche. 

L'articolo del "Il Sole 24 Ore" da cui è stato preso spunto per scrivere questo articolo, elenca una decina di punti che possono essere approfonditi e di cui qui viene fatta una sintesi.

1) La tempistica di attivazione è l'invio della domanda
        La gestione della pratica potrà richiedere anche diverse settimane, soprattutto in periodo di casse integrazione, smart working e lock down. Per sopperire a queste problematiche la moratoria fa riferimento proprio all'invio. Il documento è scaricabile a questo link direttamente dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze in forma di autocertificazione.

2) Sono accettati i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima del blocco
     Questo è un pò uno spartiacque. Prima dei 90 giorni i mancati pagamenti non rientrano in moratoria, produrranno interessi di mora e permetteranno alla banca di procedere nelle classiche formule per cercare di recuperare quanto dovuto. Prima dei 90 giorni i mancati pagamenti entreranno direttamente in sospensione. 
         Sono stati inclusi anche i mutui per cui era già stata richiesta la sospensione, quindi non saranno conteggiati nel periodo dei 18 mesi. Per meglio chiarire, si può raggiungere il periodo anche di 35 mesi di sospensione tra le due sospensioni. 

3) Dieci giorni per fornire tutta la documentazione
       Visto il periodo sono stati dati 10 giorni per includere tutta la documentazione nella richiesta. Questo per venire incontro a chi avesse difficoltà di stampa della documentazione, code per l'accesso agli uffici e quant'altro si verifichi in questi periodi.  
        E' consentito l'invio telematico alla banca, e l'operatore della banca stesso, che potrebbe lavorare da remoto, ha la possibilità di gestire la pratica senza stamparla. Quindi si avrà un documento che può non essere controfirmato. 

4) Attenzione alla tempistica massima
      La sospensione non è fissa a 18 mesi per tutti, anzi, rispetto al mercato medio i 18 mesi sono riconosciuti solo a chi ha subito una sospensione lavorativa oltre i 303 giorni. Quindi in ordine:
- 6 mesi di sospensione a chi ha avuto fino a massimo 150 giorni di stop lavorativo;
- 12 mesi di sospensione a chi ha avuto tra i 151 e i 302 giorni di stop lavorativo;
- 18 mesi appunto per chi ha sospensione oltre i 303 giorni di stop lavorativo.
     Meglio inserire la tempistica minima e poi prorogare nel caso, infatti viene sospeso finché ci saranno fondi disponibili. NB non saranno accettate domande senza il flag sul periodo di sospensione.

5) Valido per tutti i mutui abitazione principale anche per i mutui nuovi
       Si a mutui per liquidità e ristrutturazione. Purché sia sull'abitazione principale, non di lusso e fino ai 250k. Sono esclusi i mutui per cui è stato richiesto il Fondo di Garanzia